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COMUNE DI CAVARENO
PROVINCIA DI TRENTO
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
approvazione: deliberazione consiliare
n. 53 di data 20.12.2007
Art. 1 – Oggetto
del Regolamento........................................................................................ pag. 2
Art. 2 – Determinazione
delle aliquote e delle detrazioni d’imposta................................ pag. 2
Art. 3 – Determinazione
dei valori venali per le aree fabbricabili..................................... pag. 2
Art. 4 – Esenzioni................................................................................................................... pag. 3
Art. 5 – Aree
fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali.................................. pag. 3
Art. 6 – Agevolazioni
alle pertinenze delle abitazioni principali....................................... pag. 3
Art. 7 – Assimilazioni
ad abitazione principale................................................................... pag. 4
Art. 8 – Riduzione
dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili.............................. pag. 5
TITOLO
III
Art. 9 – Dichiarazioni........................................................................................................... pag. 6
Art. 10 – Modalità
di versamento......................................................................................... pag. 6
Art. 11 – Differimento
dei termini e versamenti rateali dell’imposta.............................. pag. 7
Art. 12 – Accertamenti.......................................................................................................... pag. 7
Art. 13 – Attività
di controllo................................................................................................ pag. 8
Art. 14 – Rimborsi e compensazioni................................................................................... pag. 8
Art. 15 – Rimborso
per dichiarata inedificabilità di aree................................................... pag. 9
Art. 16 – Calcolo
degli interessi........................................................................................... pag. 10
TITOLO IV
Art. 17 – Norme
di rinvio...................................................................................................... pag. 10
Art. 18 – Entrata
in vigore..................................................................................................... pag. 10
1. Il
presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli
immobili nel Comune di Cavareno nell’ambito della potestà regolamentare
prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
da ogni altra disposizione normativa.
1. Le
aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con
deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione
per l’anno di riferimento.
2. In
carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni
in vigore nell’anno precedente.
1. Ai
sensi del combinato disposto dell’art. 7 del D.Lgs. 504/92 e
dell’art. 59 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 446/97, si
considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle
Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti
Enti e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali.
2. Ai
sensi del comma 1 lettera c), dell’art. 59 del
D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l’esenzione dall’I.C.I. prevista
all’art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92,
concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73
comma 1 lettera c)[1]
del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, compete esclusivamente
per i fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano
anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore.
1. Sono
considerati terreni agricoli e quindi esenti dall’imposta ai sensi della
lettera h) dell’art. 7 del D.Lgs. 504/1992 (terreni agricoli
ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15
della Legge 984/77 e della L.P. 15/93) le aree fabbricabili possedute
e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale
se si verificano le seguenti condizioni:
a.
sui
terreni persiste l’utilizzazione agro silvo pastorale mediante l’esercizio di
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed
all’allevamento di animali;
b.
il
possessore dei terreni deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo
a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti
dall’art. 11 della Legge 9/63, ex SCAU ora INPS - sezione Previdenza
Agricola -, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
2. L’esenzione
decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.
1. Ai
sensi dell’art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 446/97,
le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono
pertinenza dell’abitazione principale usufruiscono dell’aliquota prevista per
la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota
eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale.
2. Sono
considerate pertinenze le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti
macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo
durevole al servizio dell’abitazione principale, anche non appartenenti allo
stesso fabbricato.
3. Resta
fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere
unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal
D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del
proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
4. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari.
1. Ai
sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del
D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai
parenti e affini in linea retta entro il II° grado, sono equiparate alle
abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria
residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni, previa presentazione
di dichiarazione di cui all’art. 9, è applicata l’aliquota prevista per le
abitazioni principali. A tali fattispecie si applica anche la detrazione di cui
all’art. 8. comma 2, del D.Lgs. 504/92, purché il familiare residente non
risulti soggetto passivo del medesimo immobile.[2]
2. Per
il coniuge non assegnatario, che sia in tutto o in parte titolare del diritto
di proprietà o altro diritto reale di godimento dell’immobile, è assimilabile
all’abitazione principale l’unità immobiliare assegnata all’altro coniuge a
seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio. A tale unità
immobiliare è applicata l’aliquota prevista per l’abitazione principale. A tali
fattispecie si applica anche la detrazione di cui all’art. 8. comma 2, del
D.Lgs. 504/92, purché il familiare residente non risulti soggetto passivo del
medesimo immobile.
3. Ai
sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 662/96 e dell’art. 52 del
D.Lgs. 449/97, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione.
4. Nei
casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui
all’art. 6.
1. Ai
sensi del comma 1, lettera h) dell’art. 59 del
D.Lgs. 446/97, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o
inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della
riduzione di cui al comma 1, dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92, in
base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
2. L’inagibilità
o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile
con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Ai
sensi dell’art. 59, comma 1, lettera h) l’inagibilità o inabitabilità
degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle
seguenti condizioni:
a.
gravi
carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle
strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai)
ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio
o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
b.
gravi
carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione
delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un
intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla
normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.
4. L’inagibilità
o inabitabilità può essere accertata:
a.
mediante
perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del
proprietario;
b.
da
parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, nella quale si dichiara:
che
l’immobile è inagibile o inabitabile;
che
l’immobile non è di fatto utilizzato.
5. La
riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio
della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data
di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
6. In
ogni caso il richiedente deve dichiarare al Comune, con i termini e le modalità
di cui all’art. 9 l’insorgenza o la cessazione dell’inagibilità o
dell’inabitabilità.
7. Il
Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata
dal contribuente.
8. Le
condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano
comunque dalla data dell’inizio dei lavori di risanamento edilizio.
1. La
dichiarazione I.C.I., nei casi in cui risulti obbligatoria[3],
deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha avuto inizio il possesso
dell’immobile oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto
anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni degli
elementi dichiarati.
1. L’imposta
è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Ai
sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera i) del
D.Lgs. 446/97, si considerano regolari i versamenti effettuati da un
contitolare, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento
anche per conto degli altri purché l’imposta sia stata completamente assolta
per l’anno di riferimento, sia individuato da parte del soggetto passivo, anche
su istanza del Comune, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano
precisati i nominativi dei soggetti passivi[4].
3. I
versamenti d’imposta possono essere effettuati con le modalità di cui al
comma 55, art. 37 del D.L. 04.07.2006 n. 223 (modello F24).
4. In
aggiunta alla modalità di cui al comma precedente, ai sensi dell’art. 52,
comma 1, del D.Lgs. 446/97, l’imposta può essere versata anche
tramite:
Ø
concessionario della riscossione;
Ø
sportelli della tesoreria comunale.
5. Il
versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso
deve essere effettuato in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno,
pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere
versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella
facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente
dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
6. A
norma dell’art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il
versamento complessivo dell’importo dovuto deve essere effettuato con
arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Ai
sensi dell’art. 1, comma 168, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 i
versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo
complessivo risulta inferiore o uguale ad euro 12,00.
1. Ai
sensi dell’art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 446/97:
a.
i
termini di pagamento dell’imposta da parte degli eredi sono differiti di 12
mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d’imposta; resta invece invariata la scadenza per la
quota d’imposta relativa al periodo di possesso del “de cuius”;
b.
la
Giunta Comunale, può stabilire il differimento di sei mesi del pagamento di una
rata (o dell’unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza nel caso di
calamità naturali di grave entità, ove non diversamente disposto da
provvedimenti ministeriali.
2. Il
contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune,
nell’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può
chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario qualora il
totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti
definitivi superi l’importo di € 1.500,00. Il contribuente è tenuto a costituire
apposita garanzia con le modalità di cui all’art. 38 bis del D.P.R. 633/1972
(titoli di stato, titoli garantiti dallo stato, fideiussioni bancarie o polizza
assicurativa fideiussoria).
La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:
a.
periodo
massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in
base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non
ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell’ultimo provvedimento
notificato;
b.
numero
massimo di quattro rate trimestrali;
c.
versamento
della prima rata entro la scadenza indicata nell’atto o negli atti
impositivo/i;
d.
applicazione,
sulle somme delle rate successive dovute, dell’interesse ragguagliato al
vigente tasso legale;
e.
l’istanza
è valutata e accolta dal funzionario responsabile del tributo che,
contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del
funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente.
Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata
comporta l’automatico decadere della rateizzazione concessa, con l’obbligo di
provvedere al versamento immediato dell’intero debito residuo.
1.
Ai
sensi dell’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine
per la notifica degli avvisi d’accertamento d’Ufficio o in rettifica è fissato
al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce
l’imposizione[5]. L’avviso d’accertamento
può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Sono poste a carico del contribuente le spese amministrative e
postali determinate nella misura delle tariffe vigenti tempo per tempo.
2. Ai
sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/97
si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione
previsto dal D.Lgs. 218/97. L’accertamento può essere quindi definito con
adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento
comunale.
1. Ai
sensi dell’art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97,
una percentuale non inferiore al 1,5% e non superiore al 5% delle somme
derivanti dall’attività di controllo, da determinare a consuntivo della
gestione con deliberazione della Giunta comunale è destinata al potenziamento
dell’Ufficio stesso. Le risorse di cui sopra sono utilizzate per le seguenti
attività:
a.
sviluppo
e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;
b.
perfezionamento
dell’attività di accertamento mediante collegamenti con archivi informatici,
interni ed esterni all’Ente, ed eventuali azioni di controllo sul territorio,
anche avvalendosi di collaborazioni esterne;
c.
attribuzione
di compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi che abbia
partecipato alla realizzazione di particolari programmi, progetti-obiettivo o
che abbia raggiunto risultanti notevolmente superiori agli obiettivi assegnati.
1. Il
contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non
dovute entro il termine fissato dalla normativa vigente. Tale termine decorre
dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si
intende il giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello
in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L’istanza
di rimborso deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare il
diritto al rimborso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere
dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo 16.
3. Sull’istanza
di rimborso il Comune provvede entro centottanta giorni dalla data di
presentazione al protocollo generale.
4. Le
somme rimborsate saranno maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla
data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai
sensi dell’art. 1, comma 167, della L. 296/06, l’imposta per la quale il
Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli
importi dovuti a titolo dell’imposta stessa. La compensazione avviene su
richiesta del soggetto passivo da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica
del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d’imposta
successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l’importo
del credito da utilizzare e il debito tributario I.C.I. oggetto di
compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive
di ulteriori interessi.
6. Non
si procederà al rimborso di importi inferiori a quanto stabilito al precedente
art. 10, comma 7.
1. Ai
sensi dell’art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 446/97,
si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell’imposta
versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 5 del
D.Lgs. 504/92 quali aree fabbricabili.
2. Il
rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti alla data del provvedimento
di seconda adozione[7] dello
strumento urbanistico (o della relativa variante) decorrenti dall’anno di
imposta in cui il provvedimento è stato adottato dal Comune.
3. Per
le aree soggette a vincolo espropriativo il sopraindicato rimborso compete per
10 anni, decorrenti dall’anno d’imposta in cui è venuto meno il suddetto
vincolo.
4. Il
rimborso è attivato a seguito di specifica istanza del soggetto passivo da
presentarsi entro il termine di 5 anni dalla data di approvazione definitiva
dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Condizione
indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
a.
le
aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da
concessioni edilizie non ancora decadute;
b.